Vuoi richiedere un prestito con Cessione del Quinto, ma non sai cosa accade se vieni licenziato o ti dimetti dal tuo lavoro? Sfatiamo ogni dubbio: la Cessione del Quinto dello stipendio è l’unico prestito che ti tutela.
La Cessione del Quinto dello stipendio rappresenta una delle forme di finanziamento più diffuse e apprezzate dai dipendenti pubblici e privati, oltre che dai pensionati. In cambio del 20% dello stipendio, al netto delle entrate, vale a dire appunto 1/5 degli introiti, si può ottenere in tempi relativamente rapidi, la liquidità extra che serve per portare a termine un progetto (acquisto di una casa vacanze, ristrutturazione dell’appartamento), per coronare un sogno (acquisto di un’auto, di una moto) o per far fronte a un imprevisto (spese sanitarie o legali). La rata di questo tipo di prestito è a tasso fisso. Ma che succede se perdiamo il lavoro o lo cambiamo andando in un’altra società? Vediamo tutto dall’inizio
Requisiti per ottenere la Cessione del Quinto
Nel caso dei dipendenti pubblici e statali, occorre che il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato. Nel caso dei dipendenti privati, oltre al contratto a tempo indeterminato, l’istituto di credito pronto a erogare liquidità aggiuntiva può procedere con tutti gli accertamenti del caso circa la solidità del Datore di Lavoro. Per quanto riguarda i pensionati, per ottenere la Cessione del Quinto, occorre una pensione di importo superiore alla minima e un’età massima che, in genere, non superi gli 80 anni a finanziamento concluso (la policy cambia in base all’istituto di credito).
Cessione del Quinto: durata
In linea di massima, è possibile asserire che indipendentemente dall’istituto di credito disposto erogare la somma richiesta, la durata della Cessione del Quinto va da un minimo di 24 a un massimo di 120 mesi. Clicca qui per sapere le fasi e i tempi di erogazione della Cessione del Quinto
Vantaggi della Cessione del Quinto
Oltre a essere un prestito targettizzato su misura per chi può contare su entrate certe a fine mese, questo tipo di finanziamento deve essere obbligatoriamente accettato dal Datore di Lavoro, il quale trattiene in busta paga il 20% dello stipendio netto e lo versa all’istituto di credito che ha erogato il finanziamento. Essendo tutto automatico, il richiedente della Cessione del Quinto non corre il rischio di imbattersi in problemi burocratici, causati da dimenticanze o da mancati pagamenti. Clicca qui per conoscere i pro e i contro della Cessione del Quinto
Cosa accade in caso di licenziamento o di dimissioni?
La Cessione del Quinto è l’unico prestito che potrebbe tutelarti proprio in caso di licenziamento o cambio di attività. Proprio nella Cessione del Quinto è infatti prevista sempre e comunque una polizza sulla vita che tutela il diretto interessato e l’azienda in caso di decesso, ma in diversi casi è prevista una polizza assicurativa anche in caso di perdita di lavoro.
Coloro che sottoscrivono una Cessione del Quinto dovrebbero tenere ben presente cosa accade se si decide di smettere di lavorare e ci sono ancora molte rate da saldare. Ecco di fatto i principali scenari esistenti e come diventa possibile continuare con il pagamento del prestito.
Il ruolo dell’assicurazione nella Cessione del Quinto
La polizza assicurativa viene stipulata con l’istituto di credito che concede la Cessione del Quinto; il premio assicurativo insieme agli interessi a tasso fisso e alle spese di istruttoria compongono l’importo della rata da versare.
Calcolare il TFR è di fondamentale importanza ai fini della Cessione del Quinto
La Cessione del Quinto per i dipendenti ha il vantaggio di prevedere tutta una serie di garanzie di una certa rilevanza: in primo luogo, l’obbligo di sottoscrivere una polizza sulla vita; poi, questo tipo di prestito dipendenti tiene conto del vincolo del TFR accumulato sino a quel momento. Non si tiene conto solo del lavoro in qualità di dipendente, ma anche di varie forme private di pensione. L’importo vincolato tutela il diretto interessato a fronte di perdita del posto di lavoro per licenziamento oppure per dimissioni.
Cosa accade a fronte di licenziamento con la Cessione del Quinto?
Qualora si perdesse il posto di lavoro a causa di un licenziamento, nel caso ci fossero delle rate ancora da saldare per ciò che concerne la Cessione del Quinto e secondo quanto sancito dalla legge, il Datore di Lavoro pagherà l’importo delle rate rimanenti con il TFR maturato. Nel caso il TFR non fosse sufficiente a coprire l’importo mancante, potrà essere utilizzato anche la quota prevista dalla liquidazione e le ferie non godute. Idem per quanto riguarda i permessi.
In riferimento al debito che occorre ancora saldare, le modalità di pagamento risultano strettamente correlate alla quota accantonata per il trattamento di fine rapporto. Questa, infatti, talvolta basta ad azzerare il debito residuo. Tuttavia, potrebbe anche non essere sufficiente.
Cosa accade se il rimborso delle rate rimanenti con TFR fosse maggiore della somma da pagare?
Nell’evenienza in cui la cifra del trattamento di fine rapporto potesse essere sufficiente a saldare tutte le rate rimanente, è compito del datore di lavoro occuparsi di portare a termine l’estinzione del prestito con Cessione del Quinto. Nella circostanza in cui l’importo del TFR fosse maggiore, questo potrà essere versato direttamente al lavoratore che è stato licenziato o che si è dimesso.
Cosa accade se il rimborso delle rate rimanenti con TFR fosse inferiore alla somma da pagare?
Nella casistica in cui l’importo del TFR non dovesse rivelarsi sufficiente per portare a termine il finanziamento erogato dall’istituto di credito sotto forma di Cessione del Credito, è onere del diretto interessato, in qualità di titolare del finanziamento, occuparsi di saldare le rate restanti. Tutto ciò a prescindere dal fatto che abbia perso il suo posto di lavoro e dalle reali motivazioni per cui l’esperienza lavorativa si è conclusa.
Non solo assicurazione sulla vita, anche polizza sul prestito
Tipologie di finanziamento come la Cessione del Quinto si caratterizzano non solo per l’assicurazione sulla vita, ma anche sulla polizza sul prestito. Quest’ultima risulta incentrata sul trattamento di fine rapporto che ha lo scopo di colmare la cifra prestata a fronte di licenziamento o di dimissioni, qualora avvenissero prima che il debito risulti estinto a tutti gli effetti.
Prendiamo il caso di un lavoratore licenziato che ha smesso di saldare le rate del prestito. Nel momento in cui riuscisse a trovare quanto prima un’altra occupazione, sarà compito suo pagare il debito contratto con la compagine assicurativa che precedentemente ha provveduto al saldo delle rate. Si parla in questo caso di polizza prestito in caso di perdita del lavoro.
Conclusioni
Nessun altro tipo di prestito riesce a tutelarti come la Cessione del Quinto da eventualità come la perdita del lavoro o cambio attività. Ma per avere le idee più chiare su questo, scrivici nei commenti qui di seguito e i nostri consulenti ti risponderanno. Con loro potrai beneficiare di tutto il supporto necessario per tutelare i tuoi interessi. ⤵️

Salve…ho una cessione del.quinto in corso…posso chiedere un anticipo del tfr oppure l intera somma e vincolata?
In linea generale, quando hai una cessione del quinto in corso, il TFR viene vincolato a garanzia del prestito e quindi non sei libero di richiedere l’intera somma. Tuttavia, se il TFR accumulato supera l’importo del debito residuo, è possibile richiedere l’anticipo solo della parte eccedente. Questo richiede la liberatoria dalla finanziaria e l’accordo da parte del datore di lavoro (o del fondo pensione), a seconda di dove è accantonato il TFR.
Buongiorno, se perdo il lavoro per cambio appalto e vengo licenziata momentaneamente e assorbita dalla nuova ditta e quindi per cui non risulterei più senza lavoro possono prendersi il tfr per la successione del quinto dello stipendio ?
In situazioni come quella che descrive, ovvero un passaggio da un’azienda all’altra per cambio appalto, con un’interruzione momentanea del rapporto di lavoro, è importante verificare cosa accade a livello contrattuale e previdenziale. Se viene formalizzato un licenziamento e poi un’assunzione con la nuova ditta, anche solo con un giorno di distanza, il precedente contratto si considera chiuso e, in teoria, il TFR maturato fino a quel momento potrebbe essere considerato liquidabile.
La cosa migliore da fare in questi casi è rivolgersi al proprio datore di lavoro, all’ente finanziatore con cui ha attivato la cessione del quinto e al proprio ente previdenziale per ottenere chiarimenti precisi sulla propria posizione specifica.
Buongiorno, ho una cessione del quinto, mi sono licenziato ho il tfr presso un fondo pensione, volevo sapere la parte eccedente mi verrà versata in contemporanea alla chiusura del quinto? Più precisamente è obbligatorio avere una delibera dalla parte creditrice oppureil pagamento fa da atto finale di chiusura. In ogni caso devo chiedere deliberatoria personalmente per attestare il tt? Grazie anticipatamente per la risposta.
In caso di licenziamento con una cessione del quinto in corso e con il TFR accantonato presso un fondo pensione, la situazione va gestita con attenzione. Generalmente, la parte del TFR vincolata viene utilizzata a garanzia del credito residuo e la sua eventuale eccedenza viene sbloccata solo dopo che la finanziaria ha verificato l’estinzione completa del debito.
Non è automatico che il pagamento della somma rimanente costituisca atto finale di chiusura. In molti casi è necessaria una delibera formale da parte dell’ente creditore che attesti l’estinzione del debito. La richiesta della deliberatoria può essere necessaria per ottenere la liquidazione della parte eccedente del TFR, soprattutto se il fondo pensione o l’ente erogatore ne fa richiesta.
Ti consigliamo di contattare direttamente sia il fondo pensione presso cui è custodito il TFR, sia la finanziaria erogante per avere conferma delle procedure esatte e dei documenti richiesti nel tuo caso specifico.