Vuoi richiedere un prestito con Cessione del Quinto, ma non sai cosa accade se vieni licenziato o ti dimetti dal tuo lavoro? Sfatiamo ogni dubbio: la Cessione del Quinto dello stipendio è l’unico prestito che ti tutela.
La Cessione del Quinto dello stipendio rappresenta una delle forme di finanziamento più diffuse e apprezzate dai dipendenti pubblici e privati, oltre che dai pensionati. In cambio del 20% dello stipendio, al netto delle entrate, vale a dire appunto 1/5 degli introiti, si può ottenere in tempi relativamente rapidi, la liquidità extra che serve per portare a termine un progetto (acquisto di una casa vacanze, ristrutturazione dell’appartamento), per coronare un sogno (acquisto di un’auto, di una moto) o per far fronte a un imprevisto (spese sanitarie o legali). La rata di questo tipo di prestito è a tasso fisso. Ma che succede se perdiamo il lavoro o lo cambiamo andando in un’altra società? Vediamo tutto dall’inizio
Requisiti per ottenere la Cessione del Quinto
Nel caso dei dipendenti pubblici e statali, occorre che il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato. Nel caso dei dipendenti privati, oltre al contratto a tempo indeterminato, l’istituto di credito pronto a erogare liquidità aggiuntiva può procedere con tutti gli accertamenti del caso circa la solidità del Datore di Lavoro. Per quanto riguarda i pensionati, per ottenere la Cessione del Quinto, occorre una pensione di importo superiore alla minima e un’età massima che, in genere, non superi gli 80 anni a finanziamento concluso (la policy cambia in base all’istituto di credito).
Cessione del Quinto: durata
In linea di massima, è possibile asserire che indipendentemente dall’istituto di credito disposto erogare la somma richiesta, la durata della Cessione del Quinto va da un minimo di 24 a un massimo di 120 mesi. Clicca qui per sapere le fasi e i tempi di erogazione della Cessione del Quinto
Vantaggi della Cessione del Quinto
Oltre a essere un prestito targettizzato su misura per chi può contare su entrate certe a fine mese, questo tipo di finanziamento deve essere obbligatoriamente accettato dal Datore di Lavoro, il quale trattiene in busta paga il 20% dello stipendio netto e lo versa all’istituto di credito che ha erogato il finanziamento. Essendo tutto automatico, il richiedente della Cessione del Quinto non corre il rischio di imbattersi in problemi burocratici, causati da dimenticanze o da mancati pagamenti. Clicca qui per conoscere i pro e i contro della Cessione del Quinto
Cosa accade in caso di licenziamento o di dimissioni?
La Cessione del Quinto è l’unico prestito che potrebbe tutelarti proprio in caso di licenziamento o cambio di attività. Proprio nella Cessione del Quinto è infatti prevista sempre e comunque una polizza sulla vita che tutela il diretto interessato e l’azienda in caso di decesso, ma in diversi casi è prevista una polizza assicurativa anche in caso di perdita di lavoro.
Coloro che sottoscrivono una Cessione del Quinto dovrebbero tenere ben presente cosa accade se si decide di smettere di lavorare e ci sono ancora molte rate da saldare. Ecco di fatto i principali scenari esistenti e come diventa possibile continuare con il pagamento del prestito.
Il ruolo dell’assicurazione nella Cessione del Quinto
La polizza assicurativa viene stipulata con l’istituto di credito che concede la Cessione del Quinto; il premio assicurativo insieme agli interessi a tasso fisso e alle spese di istruttoria compongono l’importo della rata da versare.
Calcolare il TFR è di fondamentale importanza ai fini della Cessione del Quinto
La Cessione del Quinto per i dipendenti ha il vantaggio di prevedere tutta una serie di garanzie di una certa rilevanza: in primo luogo, l’obbligo di sottoscrivere una polizza sulla vita; poi, questo tipo di prestito dipendenti tiene conto del vincolo del TFR accumulato sino a quel momento. Non si tiene conto solo del lavoro in qualità di dipendente, ma anche di varie forme private di pensione. L’importo vincolato tutela il diretto interessato a fronte di perdita del posto di lavoro per licenziamento oppure per dimissioni.
Cosa accade a fronte di licenziamento con la Cessione del Quinto?
Qualora si perdesse il posto di lavoro a causa di un licenziamento, nel caso ci fossero delle rate ancora da saldare per ciò che concerne la Cessione del Quinto e secondo quanto sancito dalla legge, il Datore di Lavoro pagherà l’importo delle rate rimanenti con il TFR maturato. Nel caso il TFR non fosse sufficiente a coprire l’importo mancante, potrà essere utilizzato anche la quota prevista dalla liquidazione e le ferie non godute. Idem per quanto riguarda i permessi.
In riferimento al debito che occorre ancora saldare, le modalità di pagamento risultano strettamente correlate alla quota accantonata per il trattamento di fine rapporto. Questa, infatti, talvolta basta ad azzerare il debito residuo. Tuttavia, potrebbe anche non essere sufficiente.
Cosa accade se il rimborso delle rate rimanenti con TFR fosse maggiore della somma da pagare?
Nell’evenienza in cui la cifra del trattamento di fine rapporto potesse essere sufficiente a saldare tutte le rate rimanente, è compito del datore di lavoro occuparsi di portare a termine l’estinzione del prestito con Cessione del Quinto. Nella circostanza in cui l’importo del TFR fosse maggiore, questo potrà essere versato direttamente al lavoratore che è stato licenziato o che si è dimesso.
Cosa accade se il rimborso delle rate rimanenti con TFR fosse inferiore alla somma da pagare?
Nella casistica in cui l’importo del TFR non dovesse rivelarsi sufficiente per portare a termine il finanziamento erogato dall’istituto di credito sotto forma di Cessione del Credito, è onere del diretto interessato, in qualità di titolare del finanziamento, occuparsi di saldare le rate restanti. Tutto ciò a prescindere dal fatto che abbia perso il suo posto di lavoro e dalle reali motivazioni per cui l’esperienza lavorativa si è conclusa.
Non solo assicurazione sulla vita, anche polizza sul prestito
Tipologie di finanziamento come la Cessione del Quinto si caratterizzano non solo per l’assicurazione sulla vita, ma anche sulla polizza sul prestito. Quest’ultima risulta incentrata sul trattamento di fine rapporto che ha lo scopo di colmare la cifra prestata a fronte di licenziamento o di dimissioni, qualora avvenissero prima che il debito risulti estinto a tutti gli effetti.
Prendiamo il caso di un lavoratore licenziato che ha smesso di saldare le rate del prestito. Nel momento in cui riuscisse a trovare quanto prima un’altra occupazione, sarà compito suo pagare il debito contratto con la compagine assicurativa che precedentemente ha provveduto al saldo delle rate. Si parla in questo caso di polizza prestito in caso di perdita del lavoro.
Conclusioni
Nessun altro tipo di prestito riesce a tutelarti come la Cessione del Quinto da eventualità come la perdita del lavoro o cambio attività. Ma per avere le idee più chiare su questo, scrivici nei commenti qui di seguito e i nostri consulenti ti risponderanno. Con loro potrai beneficiare di tutto il supporto necessario per tutelare i tuoi interessi. ⤵️

BUONGIORNO. DOPO 26 ANNI HO CAMBIATO LAVORO. HO UNA CESSIONE DEL QUINTO IN CORSO CON RESIDUO DI CIRCA 22000 EU. NEL CUD HO UN TFR MATURATO FINO AD OGGI DI CIRCA 64000 .MA A SEGUITO DI ANTICIPI DURANTE GLI ANNI E’ ORA DI CIRCA 31000. HO AVVISATO LA FINANZIARIA E MI HANNO DETTO CHE LIQUIDERANNO IL DEBITO CON IL TFR. FIN QUI TUTTO OK. MA LA DOMANDA è LA SEGUENTE VISTO CHE AD OGGI L AZIENDA PER CUI LAVORAVO NON MI ANCORA PAGATO FERIE RESIDUE E 13 MA E 14 MA LE TIENE A GARANZIA FINO AL CONTEGGIO? E BASTANO I 31000 CIRCA INDICATI IN FONDO NELL ULTIMA PAGINA BIANCA DEL CUD A COPRIRE IL DEBITO AL NETTO DELLE TASSE CONSIDERANDO CHE SEMPRE NEL CUD CASELLA 810 SONO INDICATI 64000?
Da quanto ci ha descritto, la sua preoccupazione riguarda il fatto che l’importo effettivamente disponibile del TFR, pari a circa 31.000 euro, possa essere sufficiente a coprire il residuo della cessione del quinto, che è di circa 22.000 euro, tenendo conto delle tasse e dei conteggi finali.
La cifra di 64.000 euro indicata nella casella 810 del CUD rappresenta il TFR maturato complessivamente, mentre quella più bassa di 31.000 euro tiene conto degli anticipi già ricevuti. In questo caso, ciò che conta per estinguere il debito è l’importo effettivamente accantonato e disponibile, al netto delle imposte e trattenute. Se la finanziaria ha confermato che il debito verrà liquidato tramite TFR, vuol dire che dai loro calcoli la somma disponibile dovrebbe essere sufficiente. Tuttavia, eventuali spettanze residue come ferie, tredicesima e quattordicesima possono essere trattenute dall’azienda come ulteriore garanzia fino al completamento dei conteggi con l’ente finanziario.
Le consiglio, in ogni caso, di attendere il conteggio ufficiale che le fornirà l’azienda una volta completate tutte le verifiche e, se necessario, di confrontarsi direttamente con il datore di lavoro e l’ente finanziario per confermare la copertura totale del debito.
Sono stata licenziata per inabilità al lavoro ero una dipendente statale avevo una cessione del quinto e una una delega. Che stavo pagando già da quattro anni son stata contattata dall assicurazione che ha provveduto a pagare il debito residuo la quale mi ha proposto un saldo e stralcio con uno sconto del trenta per cento oppure di rifinanziare il prestito cosa mi consigliate
Vista la cessazione del rapporto di lavoro per inabilità e la presenza di copertura assicurativa, la proposta dell’assicurazione di un saldo e stralcio con sconto oppure il rifinanziamento rappresentano due strade distinte, che vanno valutate attentamente in base alla sua attuale situazione economica e prospettive future. Il saldo e stralcio le permetterebbe di chiudere definitivamente la posizione con un’importante riduzione del debito, ma è fondamentale verificare che ciò comporti anche la completa liberazione da ogni obbligo residuo. Il rifinanziamento, invece, presuppone una nuova valutazione del suo merito creditizio e potrebbe non essere agevole, considerando l’attuale assenza di reddito da lavoro.
Ti consigliamo di contattare direttamente l’ente finanziario coinvolto e l’assicurazione per ottenere chiarimenti scritti su ogni dettaglio della proposta, comprese le condizioni e le eventuali conseguenze sul piano creditizio.
Salve,ho subito un licenziamento collettivo ed il tfr non copre il debito della cessione del quinto.a chi verseranno l’indennità di mancato preavviso?
Quando si verifica un licenziamento collettivo e il TFR non è sufficiente a coprire il residuo della cessione del quinto, la situazione va gestita con particolare attenzione, soprattutto per quanto riguarda l’indennità di mancato preavviso.
In generale, l’indennità di mancato preavviso, che è una somma dovuta dal datore di lavoro al lavoratore in caso di cessazione del rapporto senza il dovuto preavviso, viene versata direttamente al lavoratore. Tuttavia, se esiste un contratto di cessione del quinto ancora in essere e non completamente estinto, l’ente finanziatore ha diritto di rivalersi su tutte le spettanze maturate e dovute al lavoratore, quindi anche su questa indennità.
Il datore di lavoro, prima di corrispondere tali somme al lavoratore, deve verificare con l’ente finanziatore se vi siano somme residue da trattenere a copertura del debito residuo. In tal caso, l’indennità (in tutto o in parte) potrebbe essere trattenuta e versata direttamente all’ente finanziatore a copertura del debito residuo.
Consigliamo comunque di rivolgersi all’ente finanziatore titolare della cessione del quinto per avere un quadro esatto della sua posizione e delle modalità di gestione della pratica. Solo loro potranno fornirle indicazioni precise e aggiornate in base alla sua situazione personale.
Buongiorno ho una cessione del quinto in corso e mi sono licenziato, ho sia il tfr in azienda sia nel fondo. Nel fondo copre di gran lunga il debito, mentre quello in azienda no. Volevo sapere se mi verrà trattenuto solo dal fondo o anche quello in azienda?
In caso di cessazione del rapporto di lavoro con una cessione del quinto in corso, l’ente creditore ha il diritto di rivalersi sulle somme accantonate a suo favore, quindi sia sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR) lasciato in azienda sia su quello versato nel fondo previdenziale. Di solito l’azienda trattiene la parte di TFR necessario a coprire il debito residuo e, se questa non è sufficiente, viene richiesto l’accesso anche al fondo.
Nel suo caso, visto che il TFR aziendale non è sufficiente ma quello nel fondo sì, è molto probabile che il creditore agisca su entrambe le fonti: preleverà prima il TFR disponibile in azienda e, per la parte residua, richiederà l’intervento del fondo previdenziale per estinguere il debito.
Le consiglio comunque di contattare direttamente il fondo previdenziale, oltre che l’ente creditore, per avere conferme precise sui passaggi formali e sulle tempistiche che verranno applicate alla sua posizione specifica.
Salve ho avuto un cambio di azienda con una cessione del quinto attiva le mie rate saranno trasferite nella nuova azienda fin qui è tutto ok, ma la vecchia azienda a pensato bene di liquidare tutto il mio importo e lasciandomi a zero la busta paga,secondo voi potevano farlo?. Grazie mille.
In generale, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato viene utilizzato per estinguere, totalmente o parzialmente, il debito residuo del finanziamento.
Tuttavia, la prassi di trattenere l’intera ultima retribuzione per estinguere il debito residuo non è standard e può variare in base agli accordi specifici tra il datore di lavoro, il dipendente e l’ente finanziatore. È fondamentale esaminare il contratto di cessione del quinto e gli eventuali accordi stipulati per comprendere se tale operazione fosse prevista.
Le suggerisco di contattare direttamente la sua precedente azienda per ottenere chiarimenti sulle motivazioni di questa operazione. Inoltre, è consigliabile consultare l’ente finanziatore per verificare la correttezza della procedura adottata.
Buongiorno, ho una cessione del quinto che se estinguessi oggi sarebbe pari a 12100 contro un tfr maturato di 12.900. in questo caso il mio tfr copre il debito o è soggetto a tassazione quindi è possibile che non sia sufficiente?
Il TFR maturato può essere utilizzato per estinguere la cessione del quinto, ma va considerata la tassazione applicata su di esso. Il TFR, infatti, è soggetto a tassazione separata, il che significa che l’importo netto potrebbe essere inferiore rispetto a quello lordo. Se, al netto delle imposte, il TFR risultasse inferiore al debito residuo della cessione del quinto, potrebbe non essere sufficiente a coprirlo interamente. Ti consiglio di verificare con il tuo datore di lavoro o l’ente previdenziale l’importo netto effettivo del TFR disponibile per capire se copre l’estinzione del debito.
Ho un freddo di 5 anni e rate pagate per tre e mezzo se mi licenzio posso tenersi tutta la mia busta paga,spero di no certo il TFR
In caso di cessazione del rapporto di lavoro con una cessione del quinto in corso, l’azienda potrebbe trattenere non solo il TFR, ma anche altre somme a te spettanti, come l’ultimo stipendio, la tredicesima e le ferie non godute, fino a coprire l’intero debito residuo. Se queste somme non fossero sufficienti, la finanziaria potrebbe richiederti di saldare la parte restante attraverso un nuovo piano di rimborso.
Ti consigliamo di consultare il tuo contratto di prestito e confrontarti con la finanziaria per comprendere appieno le modalità di estinzione del debito in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Salve, io ho una cessione del quinto e sto pensando di farmi licenziare dato ché è diventato un tipo di lavoro tossico e nel frattempo mi appoggio alla naspi in attesa di nuova occupazione. La mia domanda è questa, dato che il mio TFR nn riesce ad estinguere la mia cessione e siccome il TFR mi verrebbe utile come aiuto economico nel frattempo che percepisco la naspi, potrei chiedere alla finanziaria di continuare a pagare le rate della cessione spostandola con addebito diretto sul conto corrente e di lasciarmi x intero TFR??
La cessione del quinto prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato venga utilizzato per estinguere il debito residuo. Se il TFR non è sufficiente a coprire l’intero importo dovuto, la parte rimanente del debito rimane a suo carico. In tal caso, la finanziaria potrebbe richiedere il pagamento delle rate residue tramite addebito diretto sul suo conto corrente. Tuttavia, è importante sottolineare che il TFR è vincolato come garanzia del prestito e, generalmente, non è possibile richiederne la liquidazione completa finché il debito non è stato estinto. Alcune eccezioni possono esistere, ad esempio se l’importo del TFR supera il debito residuo, ma queste situazioni devono essere valutate caso per caso. Le consiglio di contattare direttamente la sua finanziaria per discutere le possibili opzioni e ottenere informazioni dettagliate sulla sua situazione specifica.
Buon giorno
Sono stata licenziata ed avevo una cessione del quinto
L’azienda ha contattato la banca e nei calcoli di estinzione oltre al tfr , le ferie d i permessi , ha calcolato di dare alla banca anche il mio ultimo stipendio ed il bonus maturato per gli obbiettivi raggiunti
È regolare tutto ciò?
Grazie
In caso di licenziamento con una cessione del quinto in corso, è prassi che il datore di lavoro utilizzi il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e altre spettanze per estinguere il debito residuo con la banca. Tuttavia, l’inclusione dell’ultimo stipendio e del bonus per obiettivi raggiunti può variare in base agli accordi contrattuali specifici. Le consiglio di esaminare attentamente il contratto di cessione del quinto e di confrontarsi con la banca e il suo ex datore di lavoro per ottenere chiarimenti dettagliati. Se persistono dubbi, potrebbe essere utile consultare un professionista legale specializzato in diritto del lavoro.
Buona sera ho perso il lavoro da poco sono stata
Licenziata,e ho in corso una cessione del quinto.
Non trova do lavoro alla mia età e non potendo pagare vorrei sapere come devo fare anche
Perché il TFR non copre la cifra .
Grazie mille
Ci dispiace per la sua situazione e comprendiamo le preoccupazioni che sta affrontando. Nel caso di una cessione del quinto, se si perde il lavoro e il TFR non è sufficiente a coprire l’importo residuo del debito, subentra generalmente la polizza assicurativa obbligatoria associata al contratto di cessione. Tuttavia, è importante sottolineare che la compagnia assicurativa potrebbe esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del debitore, richiedendo il rimborso delle somme pagate una volta che il debitore abbia ripristinato la propria capacità reddituale, ad esempio trovando un nuovo impiego.
Le suggeriamo di consultare attentamente le condizioni specifiche della sua polizza assicurativa e di contattare l’istituto finanziario erogante per ottenere informazioni dettagliate sulla gestione del suo contratto in questa circostanza.
Salve ho il 5 dello stipendio e mi sono dimesso per motivi familiari, il tfr viene versato mensilmente ad un fondo pensione , cosa succede adesso?
Poiché il TFR viene versato mensilmente in un fondo pensione e quindi non è immediatamente disponibile per saldare il debito residuo, sarà necessario trovare un’altra soluzione.
In genere, l’istituto finanziario procederà con la verifica del saldo residuo e, in assenza di TFR immediatamente utilizzabile, potrebbe richiedere il pagamento diretto delle rate restanti. Se non fosse possibile coprire il debito residuo immediatamente, è possibile avviare una trattativa per la rinegoziazione o il pagamento a rate.
Le consiglio di contattare subito l’istituto finanziario con cui ha stipulato il contratto per notificare le dimissioni e chiarire la situazione. Potrebbero essere attivate procedure specifiche previste dal contratto o, in alcuni casi, potrebbe essere necessario verificare se è attiva una polizza assicurativa collegata alla cessione, anche se, in caso di dimissioni volontarie, questa di solito non copre l’importo residuo.